COMUNICAZIONE nr°30
Al personale docente
Al personale ATA
Al DSGA
All’Albo online
Al sito web
OGGETTO: Fruizione dei permessi di cui alla Legge 104/92 e s.m.i.
Visto l’art. 33 della L. 104/92, come novellato dall’art. 24 della Legge 183/2010;
Vista la Circolare 13/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
Visto il CCNL/Scuola 29/11/2007 e 2016/2018;
Vista la Circolare n. 45 dell’INPS dell’1 marzo 2011 e succ. modifiche e integrazioni;
Al fine di contemperare le esigenze di organizzazione del lavoro con il diritto ai permessi derivanti dall’articolo 33 della Legge 104/1992 si forniscono le seguenti direttive:
PRESENTAZIONE ISTANZA DI RICONOSCIMENTO DEI BENEFICI
La richiesta di riconoscimento dei benefici di cui alla Legge 104/92 e s.m.i. va inoltrata all’istituto di titolarità, che provvederà all’emissione del relativo decreto autorizzativo.
La medesima richiesta, per conoscenza, va inoltrata anche all’eventuale istituto di completamento a cui deve essere consegnato successivamente il decreto di riconoscimento dei benefici della Legge 104.
In entrambe le ipotesi di cui sopra, e nei termini previsti dalla normativa vigente, si provvederà ad emettere apposito DECRETO valevole per l’a.s. in corso.
Fino a tale momento, non potranno essere concessi i suddetti permessi.
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE
Il dipendente deve formalizzare la richiesta dei benefici di cui sopra, rinnovandola ad ogni inizio di anno scolastico, producendo la seguente documentazione:
- Domanda in carta semplice, nella quale dichiarare, tra l’altro, che:
- l’assistito non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, cioè “strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa”;
- nessun altro familiare beneficia dei permessi di cui alla Legge 104/92 per lo stesso assistito;
- la convivenza o meno con l’assistito;
alla quale allegare:
- certificazione anagrafica attestante il legame di parentela/affinità con l’assistito o eventuale autocertificazione;
- copia conforme all’originale del verbale della Commissione medica attestante lo stato di “disabilità grave” dell’assistito;
- dichiarazione del soggetto in situazione di disabilità grave – ovvero del suo tutore legale, curatore o amministratore di sostegno (allegare copia del decreto di nomina)- , nella quale viene indicato il familiare che debba prestare l’assistenza prevista dalla legge;
MODALITA’ DI FRUIZIONE DEI PERMESSI DI CUI DELLA LEGGE 104/92
I permessi di cui all’art. 33, commi 3 o 6, della L. 104/92 e s.m.i. devono essere fruiti dal dipendente:
- previa presentazione di pianificazioni mensili di fruizione dei permessi per concordare preventivamente, con l’Amministrazione le giornate di permesso, utilizzando gli appositi modelli, al fine di consentire l’organizzazione dei servizi e garantire il buon funzionamento dell’Amministrazione;
- i permessi non saranno fruibili in giornate ricorrenti;
- nel caso di improvvise ed improcrastinabili esigenze, con dichiarazione scritta sotto la propria responsabilità, il lavoratore potrà variare la giornata di permesso già programmata dandone comunicazione con congruo anticipo di almeno 3 giorni, per concordare preventivamente con l’Amministrazione le giornate di permesso, sempre al fine di consentire l’organizzazione dei servizi e garantire il buon funzionamento dell’amministrazione.
- i suddetti permessi non sono usufruibili per far fronte a necessità di tipo assistenziale (aiuto all’igiene, aiuto all’alimentazione, supporto personale), ma solamente per necessità di tipo ‘sanitario’, da documentare in caso di richiesta espressa dell’amministrazione.
Si porta a conoscenza del personale scolastico che, ai sensi dell’art.20, comma 3, della Legge 102/2009, la sottoscritta può, ove ne ravvisi i presupposti, chiedere direttamente alla commissione ASL gli accertamenti sulla sussistenza dei requisiti delle condizioni di invalidità ed handicap della persona per la quale si chiede di usufruire dei benefici di cui alla Legge 104/92.
Si coglie l’occasione, inoltre, per informare che la Scuola, come ogni Amministrazione Pubblica, è tenuta a comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica tutte le giornate fruite a tale titolo da ciascun lavoratore, essendo autorizzata per disposizione espressamente prevista dalla sopra citata normativa, al trattamento di tali dati sensibili e alla loro conservazione per un periodo massimo di gg. 30 dall’invio.
Infine, si ricorda che il Dirigente potrà procedere, tramite le forze dell’ordine o gli Enti competenti, ai sensi della legge 445/2000, alle verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive; l’eventuale difformità, rispetto al vero, delle dichiarazioni comporterà la denuncia per reato di falso e la decadenza del beneficio in esame.
L’utilizzo dei permessi a scopo personale profila, infatti, una condotta censurabile e lesiva della buona fede: il lavoratore che si avvale dei permessi di cui alla legge 104 non per assistere il familiare disabile, ma per dedicarsi ad altre attività personali, pone in essere un comportamento che integra l’ipotesi dell’abuso di diritto, sanzionabile sia sul piano disciplinare, sia sul piano penale. Pertanto, con decorrenza da oggi sono sospesi tutti i permessi richiesti senza il rispetto delle indicazioni che precedono.
Si invita tutto il personale ad apporre firma per presa visione sul foglio firme allegato alla presente disponibile all’interno del registro comunicazioni , in dotazione dell’Ufficio Staff, rammentando , nel contempo , che la pubblicazione digitale delle circolari, attraverso l’albo on-line, riveste a tutti gli effetti valore di pubblicità legale.
Torre Annunziata, 27/09/2024
Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Agata Esposito( 1 )
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1 (documento informatico firmato digitalmente ai sensi del CAD
da Nais08900c-aut
Dirigente Scolastico