Oggetto: Obbligo formativo e aggiornamento sicurezza Docenti e ATA
Si ricorda al personale che il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, ha l’obbligo di assicurare un’adeguata formazione al personale DOCENTE e ATA ai sensi dell’art. 19 del DL 81/2008 (Testo unico per la sicurezza sul lavoro) e successive modifiche ed integrazioni e, come previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011, che il lavoratore ha l’obbligo di “partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro”.
Pertanto, con la presente, da valere come formale ordine di servizio, si richiede al personale scolastico di nuova nomina, di fornire, presso l’Ufficio Tecnico, copia dell’attestato di frequenza ai corsi sulla sicurezza entro e non oltre il giorno 30 SETTEMBRE 2024.
Il personale che completa l’orario presso altri istituti deve comunicare, inoltre, presso quale scuola intende adempiere l’obbligo di formazione. La formazione obbligatoria sulla sicurezza prevede per personale DOCENTE e ATA:
- n° 4 ore di Formazione Generale; n° 8 ore di Formazione Specifica (rischio medio) per tutti i lavoratori (totale 12 ore);
- formazione periodicamente ripetuta, aggiornamento di n° 6 ore nei cinque anni;
- formazione/aggiornamento per “Addetto al Primo Soccorso” e “Addetto Antincendio”.
I docenti e gli ATA che non hanno frequentato i corsi sulla sicurezza o che siano privi di documentazione, dovranno svolgere la formazione intera di 12 ore con modalità e tempi da concordare.
I docenti e gli ATA che hanno svolto la formazione di 12 ore prima dell’a.s. 2020-2021 dovranno svolgere l’aggiornamento di 6 ore. All’esito della rilevazione verranno comunicate le date della formazione organizzata dalla scuola. Si sottolinea che i corsi sono obbligatori e che la formazione sulla sicurezza dei luoghi di lavoro deve essere svolta fuori dall’orario di servizio.
Torre Annunziata, lì 23/09/2024
| Il Dirigente Scolastico prof.ssa Agata Esposito1 |
da Nais08900c-aut
Dirigente Scolastico